PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

      1. Ai fini del riordino e del miglioramento delle attività di prevenzione, cura e riabilitazione della salute visiva, la presente legge, attraverso la definizione dei rispettivi compiti, detta le modalità di collaborazione tra il medico oculista e la figura tecnica professionale di ottico optometrista di cui all'articolo 3.

Art. 2.
(Attività optometrica).

      1. L'attività optometrica di misurazione dei vizi della refrazione visiva è riservata al laureato in medicina e chirurgia specialista in oftalmologia e all'ottico optometrista di cui all'articolo 3, nonché alla figura ad esaurimento dell'ottico di cui all'articolo 10, nei limiti fissati dallo stesso articolo.

Art. 3.
(Istituzione della figura tecnica
professionale di ottico optometrista).

      1. È istituita la figura tecnica professionale di ottico optometrista il quale, previa certificazione del medico oculista che attesti, con le modalità di cui all'articolo 4, l'assenza di patologie oculari, effettua ogni tipo di misurazione dei vizi della refrazione visiva, con esclusione dei soggetti in età pediatrica, appronta e fornisce occhiali, lenti a contatto, correttive ed estetiche, ausili visivi per ipovedenti e altri ausili ottici.

 

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Art. 4.
(Modalità di collaborazione tra il medico oculista e l'ottico optometrista).

      1. La certificazione del medico oculista di cui all'articolo 3 ha validità per quattro anni dal suo rilascio, ovvero per due anni per i soggetti con più di sessantacinque anni di età e per quelli in età pediatrica. Il medico oculista può ridurre la validità temporale della certificazione nel caso in cui accerti una patologia connessa o influente sulla funzione visiva o una patologia della cornea in genere.
      2. L'ottico optometrista in nessun caso svolge attività dirette all'accertamento di malattie, quali la tonometria e la campimetria, l'effettuazione di diagnosi, l'elaborazione e l'esecuzione di terapie, compresa la correzione di difetti mediante laser a eccimeri o altre tecnologie, o ogni altra attività di tipo invasivo.
      3. L'ottico optometrista non può prescrivere e somministrare farmaci di alcun tipo, compresi i colliri diagnostici.
      4. L'ottico optometrista fornisce al termine dell'esame della capacità visiva adeguata informazione scritta di quanto ha riscontrato.
      5. L'ottico optometrista, qualora rilevi un'alterazione della normale capacità visiva, astenendosi da ogni diagnosi, sospende ogni fornitura o applicazione e indirizza la persona sottoposta all'esame al medico oculista di fiducia della stessa.
      6. Rimane escluso l'impiego da parte dell'ottico optometrista di ogni dispositivo medico di riferimento, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6.

Art. 5.
(Esercizio dell'attività professionale di ottico optometrista. Istituzione dell'albo regionale).

      1. L'ottico optometrista, osservate le modalità di collaborazione con il medico oculista di cui all'articolo 4, svolge la propria attività professionale in forma autonoma ovvero di dipendenza o in forma di collaborazione coordinata e continuativa

 

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in strutture imprenditoriali, industriali, artigianali o commerciali.
      2. In ogni regione è istituito, secondo il criterio della residenza, l'albo degli ottici optometristi. La tenuta dell'albo avviene con le modalità fissate dalla regione e sotto il controllo della regione medesima. Agli oneri derivanti dall'istituzione e dalla gestione dell'albo si provvede mediante contributi a carico degli iscritti.

Art. 6.
(Attività specifiche).

      1. Fermo restando che le lenti a contatto rientrano nei dispositivi medici di cui all'allegato IX, parte I, punto 1.2, annesso al decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, esse possono essere applicate dall'ottico optometrista previa certificazione del medico oculista della non sussistenza di patologie che ne sconsiglino l'applicazione.

Art. 7.
(Decorrenza della nuova disciplina).

      1. Le disposizioni relative ai compiti e all'esercizio dell'attività professionale di ottico optometrista di cui agli articoli 3, 4, commi 2, 3, 4, 5 e 6, e 5, comma 1, nonché le disposizioni in materia di certificazione del medico oculista di cui all'articolo 4, comma 1, acquistano efficacia decorso un anno dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
      2. Fino alla data di decorrenza dell'efficacia delle disposizioni richiamate al comma 1, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 13 e 22 del regolamento di cui al regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334.

Art. 8.
(Norme transitorie).

      1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni,

 

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avvalendosi delle università e sentite le associazioni mediche oculistiche e le associazioni di categoria degli ottici maggiormente rappresentative, istituiscono apposite commissioni che attribuiscono, attraverso prove selettive consistenti nella valutazione dei titoli e in apposite prove abilitanti, il titolo e l'abilitazione all'esercizio dell'attività professionale di ottico optometrista.
      2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e sentite le associazioni di cui al comma 1, le regioni dettano le modalità di presentazione delle domande di partecipazione alle prove di cui al medesimo comma 1 nonché della documentazione comprovante i titoli da presentare da parte degli aventi diritto.
      3. Hanno diritto a partecipare alle prove selettive coloro che sono in possesso del titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado e che hanno conseguito attestati per lo svolgimento dell'arte ausiliaria di ottico ai sensi delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
      4. In caso di ritardo nell'adozione dei provvedimenti di cui al presente articolo ovvero in caso di ritardo nell'espletamento delle selezioni, continuano ad applicarsi le disposizioni del regolamento di cui al regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334, e successive modificazioni.
      5. Le prove selettive di cui al presente articolo si svolgono con cadenza triennale.

Art. 9.
(Istituzione di corsi di laurea triennali).

      1. Le università istituiscono e attivano, nell'ambito delle facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, appositi corsi triennali per il rilascio del diploma di laurea abilitante all'esercizio dell'attività professionale tecnica non sanitaria di ottico optometrista. Le facoltà che organizzano i corsi di cui al presente comma, per l'espletamento degli insegnamenti di natura sanitaria, si coordinano con le facoltà di medicina e chirurgia.

 

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      2. Per l'accesso ai corsi di laurea di cui al comma 1 è richiesto il possesso del titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado.
      3. L'accesso ai corsi di laurea è programmato secondo le previsioni dell'articolo 1, comma 1, lettera e), e dell'articolo 3, comma 2, della legge 2 agosto 1999, n. 264.
      4. Gli attestati e i diplomi conseguiti dagli ottici alla data di entrata in vigore della presente legge possono costituire titolo preferenziale e comunque valutativo per l'ammissione ai corsi universitari di cui al presente articolo.
      5. Le università determinano le modalità di accesso ai corsi di laurea di cui al presente articolo di coloro che hanno conseguito il titolo di ortottista-assistente di oftalmologia, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994, n. 743.

Art. 10.
(Norme finali).

      1. Permane ad esaurimento la figura professionale dell'ottico, appartenente alle arti ausiliarie delle professioni sanitarie, che esercita la propria attività nei limiti di cui agli articoli 13 e 22 del regolamento di cui al regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334, e al decreto del Ministro della sanità 23 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 4 agosto 1998, e successive modificazioni, e con l'osservanza delle previsioni in materia di modalità di collaborazione con il medico oculista di cui all'articolo 4 della presente legge.